Collegio dei Docenti
composizione
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente delle Scuole d’Infanzia e dal personale docente della Scuola Primaria. Il Coordinatore didattico presiede il Collegio dei Docenti. In caso di assenza o d’impedimento del Coordinatore didattico, il Collegio dei Docenti è presieduto dal docente Collaboratore Vicario. Svolge le funzioni di Segretario uno dei docenti che redige il verbale delle sedute. Il Collegio dei Docenti s’insedia all’inizio di ciascun anno scolastico.
Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:
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l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi Inoltre il collegio elegge come corpo elettorale i suoi rappresentanti nel consiglio d’istituto. La nomina di collaboratori è una prerogativa del dirigente scolastico, mentre al collegio compete la nomina dei responsabili delle funzioni strumentali e, eventualmente, di altre figure che operino solo sul versante educativo e didattico e non su quello della gestione. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano. Il nuovo CCNL all’art. 29 comma 3 precisa che le attività di carattere collegiale dei docenti sono di pertinenza propria del collegio dei docenti: riunioni del collegio, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento alle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative. E' previsto un impegno fino ad un massimo di 40 ore annue. Il collegio si riunisce ogni volta che il dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni del segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti. Riguardo alle deliberazioni le disposizioni da prendere a riferimento sono rinvenibili nell’art. 37 del T.U. che prevede al comma 2 un quorum costitutivo (o strutturale): per la valida costituzione in adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e comma 3 un quorum deliberativo (o funzionale): affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa poi positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest’ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. In mancanza di regole normative esplicite, l’indirizzo interpretativo prevalente (sia in dottrina, sia in giurisprudenza) ritiene che gli astenuti incidono sul calcolo del quorum strutturale contribuendo a formare il numero dei partecipanti all’adunanza ma non sul computo del quorum funzionale, esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli. Di conseguenza, una delibera è da considerare approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto (positivo o negativo), esclusi gli astenuti. L’allontanamento di persone durante le votazioni non ha incidenza sul quorum funzionale. Colui che partecipa all’adunanza e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime un voto valido (positivo o negativo) di cui si possa tener conto. Riguardo il quorum strutturale la constatazione della validità della seduta ad inizio seduta fa presumere la presenza del numero legale, salvo verifica contraria prima però della votazione.
LA VERBALIZZAZIONE
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La manifestazione di volontà dell’organo collegiale deve essere documentata mediante la redazione del processo verbale della seduta. La redazione del processo verbale può essere legittimamente fatta sulla scorta di appunti che siano stati trascritti durante lo svolgimento della seduta e, perciò, successivamente alla seduta stessa. La lettura e l’approvazione del verbale della seduta, infatti, costituiscono adempimenti che possono essere assolti non necessariamente nel corso della stessa adunanza, ma anche nell’adunanza successiva (Cons. Stato – Sez. VI – 9 gennaio 1997, n. 1). La copia del verbale da approvare viene affissa in sala docenti almeno tre giorni prima della riunione del Collegio per assolvere alla visione e alla lettura. Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso, tramite dichiarazione scritta che verrà letta e approvata. Pertanto, le correzioni del verbale portato all’approvazione dei componenti nella seduta successiva, vanno inserite nel verbale della seduta di approvazione del verbale medesimo, che, conseguentemente, andrà corretto secondo le indicazioni di coloro che non hanno riconosciuto corretta la verbalizzazione. Il verbale della seduta, redatto dal segretario, gode di un tempo massimo di 10 giorni per essere stilato. Dopo di che, viene depositata in segreteria una copia messa a disposizione degli insegnanti. Ogni insegnante della scuola è autorizzato a prendere visione del documento. Il verbale è l’unico mezzo attraverso il quale la deliberazione collegiale può essere conosciuta all’esterno e attraverso il quale ne può essere provata l’esistenza. Esso, in particolare, non potrebbe essere sostituito da dichiarazioni postume rese dai componenti del collegio. I verbali vanno trascritti da chi svolge le funzioni di segretario dell’organo collegiale su appositi registri a pagine numerate (C.M. 177 del 4.8.1975 prot. 2571). Il verbale redatto e firmato dal solo segretario e non anche dal presidente, è pienamente valido (Cons. Stato – Sez. IV dec. 323 del 22.5.1968) e fa prova fino a querela di falso (Cons. Stato – Sez. IV dec. 454 del 6.7.1982), da sollevare di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria (Cons. Stato – Sez. IV dec. 600 del 27.10.1965). Nel procedere alla verbalizzazione della seduta di un organo collegiale non è necessario che siano indicate e trascritte minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti nella discussione, ma è sufficiente che siano riportate, anche in maniera stringata e sintetica, tutte le attività e operazioni compiute. (Cons. Stato - Sez. IV- 25 luglio 2001, n. 4074). Ogni singolo membro dell’organo collegiale può tuttavia richiedere che sue dichiarazioni siano riportate a verbale. Tale facoltà serve non solo a far sì che la verbalizzazione sia completa, ma altresì a tutelare il membro dissenziente da rischi di responsabilità civile e penale derivanti da delibere illegittime. Per prevenire contestazioni, il collegio può, in presenza di delibere particolarmente importanti, ricorrere alla verbalizzazione immediata. In presenza di un interesse qualificato, è possibile richiedere la copia del verbale avanzando alla scuola una richiesta di accesso all'atto ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Invitiamo pertanto i colleghi a prestare la massima attenzione nel momento delle delibere collegiali e a farsi promotori nelle loro scuole, nel pieno rispetto della normativa vigente sull'autonomia e sugli organi collegiali, dell'approvazione di un regolamento del collegio dei docenti.
Convocazione
ORDINE DEL GIORNO
L’ordine del giorno per tutte le riunioni viene predisposto dal dirigente scolastico, tenendo conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere d’inserimento all’o.d.g. di precedenti collegi, di proposte dei gruppi di lavoro di docenti, delle richieste di un terzo dei suoi componenti.
proposte
- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte iniziali, quelle di rettifica e quelle alternative dovranno fornire le seguenti indicazioni:
PUBBLICAZIONE
I singoli docenti cinque giorni prima della data di convocazione del collegio possono far pervenire al dirigente scolastico delle proposte indicando se trattasi di proposte in rettifica o in alternativa alle precedenti.
Il dirigente scolastico, nel caso di presenza di più proposte su un singolo argomento all’ordine del giorno, può convocare i diversi relatori interessati invitandoli a una eventuale elaborazione di un’unica proposta. Qualora tale tentativo di composizione non possa realizzarsi i relatori presenteranno separatamente al collegio le proposte.
Due giorni prima della data di convocazione del collegio tutte le proposte pervenute saranno disponibili in sala docenti e ai docenti stessi è permesso averne copia.
DIBATTITO COLLEGIALE
- 4) Ogni docente può effettuare brevi interventi. Nell’intervento specificherà se trattasi:
- a) di richieste di chiarimenti
b) di proposte in rettifica o in alternativa
c) di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta.
votazioni
I relatori di proposte, prima dell’inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte. Il dirigente scolastico mette in votazione le proposte rimaste chiedendo di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l’astensione.
Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e approvata con la maggioranza dei votanti.
Se su un singolo argomento esistono più di due proposte il Dirigente scolastico mette ai voti tutte le proposte. Se nessuna delle proposte durante la votazione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti mette ai voti successivamente in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti, risulterà approvata la proposta che alla fine viene votata dalla maggioranza dei votanti.